martedì 5 ottobre 2010

Detassazione STRAORDINARI

Buongiorno a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori,

l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 ha specificato i requisiti e i limiti previsti per la tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti.
Nella risoluzione l'argomento principale era il regime agevolato per il lavoro notturno, tuttavia la risoluzione ha avviato un generale ripensamento dell'Agenzia sulla tassazione agevolata.
Sebbene la norma che lo prevedeva (art. 2, comma 1 lett. c del d.l. 93/2008) sia stata abrogata dall'art. 5 del d.l. 185/2008, a seguito di una nota congiunta, l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro (prot.2010/134950), hanno chiarito che può beneficiare dell'imposta sostitutiva anche tutto il LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE, PURCHE' SUSSISTA UN VINCOLO DI CORRELAZIONE CON I PARAMETRI DI PRODUTTIVITA'.
L'interpretazione è retroattiva, pertanto applicabile anche per le retribuzioni riferite ad anni passati (2008 e 2009) in cui è stata effettuata la tassazione ordinaria anzichè l'imposta sostitutiva del 10%.
Stiamo verificando la possibilità di beneficiare di tale detassazione, ossia se le somme sinora erogate possano ritenersi connesse ad un incremento della produttività.
L'Agenzia, recependo una proposta avanzata da CISL, ha emanato il 27/9 la circolare 48/E, in cui specifica che il datore di lavoro dovrà indicare nel CUD/2011 le somme che andavano assoggettate ad imposta sostitutiva ed il dipendente potrà recuperare il proprio credito mediante la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2011.
Sarà nostra cura informarvi degli ulteriori sviluppi.

La Segreteria Territoriale Fistel-Cisl